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L' Articolo 21,
comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 recita così:
Ciascuna delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito
internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e
provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo,
i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale.
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